L’atto pubblico fa piena prova(1), fino a querela di falso 221 c.p.c.(2)(3)(4), della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Note
(1)
La “piena prova” non riguarda anche il contenuto sostanziale delle dichiarazioni fornite dalle parti. Il pubblico ufficiale rogante non può garantire che le parti in questione abbiano affermato il vero: la falsità del documento può interessare sia il profilo estrinseco (provocando una falsità cosiddetta materiale), sia il suo contenuto (producendo una falsità ideologica). Nel primo caso, ciò che rileva è la sincerità dell’atto che viene messa in pericolo dall’ipotesi della contraffazione, se il documento viene falsato nell’indicazione dell’autore apparente, della data o del luogo effettivi, oppure dal caso dell’alterazione, se l’atto risulta modificato successivamente alla sua formazione. Si definisce, invece, “ideologica” quella falsità che riveste la veridicità stessa del contenuto all’interno del documento.
(2)
Le falsità ideologiche non dovrebbero teoricamente interessare la sfera di “piena prova” dei profili di autenticità e provenienza del documento medesimo. In realtà, però, si è osservato l’esempio del notaio che, attestando falsamente una dichiarazione compiuta dinnanzi a lui, compie un falso ideologico in atto pubblico.
Dottrina e giurisprudenza risultano invece discordanti relativamente all’ammissibilità della querela di falso nell’ipotesi cosiddetta di “abuso di foglio firmato in bianco”: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate in senso favorevole nel caso in cui il riempimento sia avvenuto “absque pactis” (senza autorizzazione del sottoscrivente); non invece nell’ipotesi “contra pacta” (in modo difforme dagli accordi).
(3)
Il falso civile assume rilievo allo scopo di appurare se al documento prodotto possa attribuirsi la piena efficacia vincolante per la valutazione del giudice, così come sancito dal presente articolo e dall’art. 2702 per la scrittura privata; mentre nell’ambito penalistico riveste importanza il comportamento penalmente rilevante della falsificazione, concetto decisamente più allargato della disciplina civilistica.
(4)
L’atto pubblico è sicuramente la prova documentale maggiormente rilevante, di conseguenza sono prescritte sanzioni pecuniarie ad hoc per chiunque ponga in essere querela di falso senza fondamento (v. 226 c.p.c.).