Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace(1) ovvero senza l’osservanza delle formalità prescritte, se è stato sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata(2).
Note
(1)
L’incompetenza del pubblico ufficiale può rilevare sia per materia che per territorio (quindi per quanto riguarda gli atti notarili è stabilito che il notaio non possa offrire assistenza all’esterno del territorio del proprio distretto di competenza).
Per incapacità, invece, si intende sia quella naturale che quella legale.
(2)
Ove nullo per un difetto di qualche formalità, l’atto pubblico può avere la stessa efficacia della scrittura privata (v. 2702) se sottoscritto da una o più parti, operando la cosiddetta conversione formale.