Art. 2702 – Efficacia della scrittura privata

La scrittura privata 1967, 2701, 2715, 2821, 2835 fa piena prova(1), fino a querela di falso 221 c.p.c., della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione(2), ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta 2652 n. 3; 214 c.p.c. 215 c.p.c.(3)(4).

Note

(1)

Viene qui in rilievo la fondamentale regola generale secondo cui nessuno può addurre elementi probatori a favore di sé stesso: di conseguenza, in ordine al contenuto delle dichiarazioni, la scrittura privata avrà efficacia probatoria soltanto per quanto affermato dalla parte sottoscrivente contro il suo interesse.

(2)

L’accertamento dell’autenticità delle firme, principalmente in relazione al riconoscimento espresso o tacito (v. 215 c.p.c.) di colui contro il quale il documento è prodotto, fa piena prova della paternità dell’atto. Tuttavia, anche nel caso in cui questi disconosca la propria dichiarazione o la propria sottoscrizione, la parte che voglia sfruttarla può proporre il procedimento di verificazione della scrittura privata (v. 216 ss. c.p.c.) per ottenerne l’accertamento giudiziale.

(3)

Valore di scrittura privata riconosciuta è stato attribuito anche al documento informatico sottoscritto con firma elettronica nel rispetto delle regole tecniche che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento. L’art. 15, comma 2, della L. 59/97 (Bassanini) ha conferito infatti al documento informatico la medesima validità e rilevanza giuridica degli atti redatti su supporto cartaceo, e, successivamente, il D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445 ha confermato tale principio decisamente innovativo per il nostro ordinamento, sancendone la validità a tutti gli effetti di legge, sia sotto il profilo della validità, sia sotto il profilo dell’efficacia probatoria. L’unica condizione richiesta è l’osservanza delle disposizioni del decreto, le quali hanno prescritto la necessità della firma digitale e di una serie di complessi requisiti tecnici, in grado di garantire in maniera univoca provenienza e integrità del documento informatico. L’art. 10 dello stesso decreto stabilisce poi l’estensione delle disposizioni dell’art. 2712 al documento informatico, attribuendogli quindi la possibilità di formare piena prova in ordine alle cose e ai fatti in esso rappresentate, sempre che la parte contro cui sono prodotte non le disconosca.

(4)

Inoltre, è legalmente riconosciuta la sottoscrizione autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale competente, previo accertamento dell’autenticità della parte sottoscrivente (v. 2703).

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