Art. 2707 – Carte e registri domestici

Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti 2162:

1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto 1199;

2) quando contengono la menzione espressa che l’annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi è indicato come creditore(1).

Note

(1)

Gli atti domestici in questione possono essere diretti contro il creditore, quando interessano un pagamento ricevuto, oppure essere rivolti verso colui che si proclama debitore, nell’ipotesi in cui vogliano sostituire il titolo del creditore, essendo in tal caso però necessaria l’esplicita indicazione, per quanto riguarda l’annotazione, dello scopo di supplenza all’assenza di documentazione presso il debitore.
In ogni caso i documenti devono essere scritti manualmente dall’autore e hanno efficacia probatoria soltanto nei confronti di chi li ha redatti.

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