I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore 634 c.p.c.(1). Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto c. nav. 178(2).
Note
(1)
Il dettato della norma attribuisce efficacia probatoria a tutti i libri e alle altre scritture contabili che l’imprenditore tiene, anche qualora non siano correttamente annotati, con l’unica caratteristica necessaria della registrazione di fatti amministrativi dell’azienda in questione.
(2)
Le scritture contabili dell’impresa devono essere valutate nella loro totalità: sia la parte che il giudice che vogliano ottenere prova contro l’imprenditore non possono quindi considerare soltanto gli atti a lui sfavorevoli, accettando di conseguenza anche un’eventuale capovolgimento in favore dell’imprenditore, successivamente alla valutazione.