Art. 2715 – Copie di scritture private originali depositate

Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte 2716, comma 2(1)(2).

Note

(1)

Anche nell’ipotesi copia di scrittura privata, l’autenticazione permette di definire, nel caso già non vi fosse, la certezza della data, attribuendo piena efficacia probatoria all’atto.
Valgono le forme di disconoscimento stabilite per la scrittura privata, poiché alla controparte è permessa l’esamina dell’atto originale.

(2)

Per quanto riguarda la copie informatiche, si rinvia alla nota 2 dell’articolo 2714.

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