La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea(1).
Note
(1)
Si tratta di un limite legale di ammissibilità alla prova testimoniale, che tende a dimostrare che anteriormente o contemporaneamente alla stipulazione di un accordo scritto siano stati prodotti altri patti, non risultanti dal medesimo documento, giustificata dalla scarsa probabilità che le parti abbiano posto in essere verbalmente determinati accordi al fine di estendere o modificare il contenuto dell’atto scritto. La presente disposizione non fa altro che ribadire una regola generale della comune esperienza, la quale stabilisce che, di fronte ad un atto stipulato per iscritto, è assai poco plausibile che le parti non vi abbiano inserito tutte le loro manifestazioni di volontà, lasciando alla forma orale ulteriori pattuizioni aggiuntive o addirittura contrastanti con quanto risultante dal primo documento in questione. Si specifica, tuttavia, che tale limitazione non deve essere considerata qualora la prova testimoniale miri solamente a fornire elementi idonei a chiarire o a meglio intendere il contenuto del documento medesimo.