Art. 2723 – Patti posteriori alla formazione del documento

Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l’autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali(1).

Note

(1)

Il giudice può discrezionalmente valutare l’ammissibilità della prova testimoniale di un patto stipulato successivamente alla redazione del documento in questione, aggiunto o contrario al contenuto di esso, ammettendolo soltanto qualora ritenga verosimili le alterazioni ivi citate.

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