Art. 2724 – Eccezioni al divieto della prova testimoniale

La prova per testimoni 244 c.p.c. ss. è ammessa in ogni caso:

1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;

2) quando il contraente è stato nell’impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta(1);

3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova(2).

Note

(1)

L’impossibilità materiale si verifica in ipotesi abbastanza sporadiche, quali situazioni di calamità o disastri naturali (ad esempio, perdita dei documenti in caso di incendi o inondazioni); maggiormente frequenti risultano invece le possibilità di atti non procurabili per impossibilità morale, la cui origine deve in ogni caso essere precisamente dimostrata dalla parte che intende sfruttare la prova testimoniale (si tratta ad esempio dei contratti conclusi tra persone legate da rapporti di intima parentela o comunque di un particolare riguardo).

(2)

Si tratta di un’ipotesi che può comprendere una serie molto vasta di circostanze: vi rientrano infatti la totalità dei casi di smarrimento, distruzione o sottrazione dei documenti, con l’unica condizione richiesta che l’evento non si sia prodotto per causa derivante dalla parte che intende avvalersi dell’espediente probatorio, alla quale spetterà dunque la dimostrazione della diligenza del buon padre di famiglia (v. 1176) nelle operazioni di custodia dell’atto in questione.

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