Art. 2725 – Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta

Quando, secondo la legge 918, 1659, 1888, 1908 comma 2, 1919 comma 2, 1928, 1967, 2096, 2556 comma 1, 2581 comma 2, 2596 o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell’articolo precedente(1).

La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità(2)(3).

Note

(1)

Il comma 1 del presente articolo riguarda gli atti per i quali la forma scritta è prevista ad probationem e che perciò, nell’ipotesi di inosservanza della suddetta forma richiesta dalla legge, non risultano nulli, ma producono come unica conseguenza il divieto della prova testimoniale e di quella presuntiva (v. 2729, 2), con l’unica eccezione della perdita senza colpa da parte del contraente del documento costituente prova (v. 2724). L’orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che l’inammissibilità della testimonianza e della presunzione, per la prova di un contratto per cui è richiesta la forma scritta ad probationem, non possa essere rilevata d’ufficio ma debba essere eccepita necessariamente dalla parte interessata.

(2)

L’applicazione della disciplina del comma 1 risulta estendibile anche alle ipotesi nelle quali è richiesta quale elemento essenziale del negozio giuridico, ovvero ad substantiam, (per la validità del medesimo). Al di fuori dell’eccezione sopra menzionata dell’art. 2724, n. 3, la prova della stipulazione dell’atto ad substantiam può essere fornita soltanto con la produzione in giudizio del documento in cui esso risulta consacrato, non essendo possibile alcun mezzo probatorio differente.

(3)

In linea di principio il legislatore impone alle parti l’onere di custodire il documento, onde poterlo in ogni momento esibire al giudice, senza poter sfruttare mezzi probatori diversi in sostituzione. L’opinione prevalente ritiene tuttavia che le parti, avvalendosi della propria autonomia negoziale, possano rinunciare all’adozione della forma scritta esplicitamente o tramite facta concludentia, facendo di conseguenza venire meno la limitazione sancita dalla presente disposizione.

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