La confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto 2733, a cui i fatti confessati si riferiscono. Qualora sia resa da un rappresentante, è efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il rappresentato(1)(2).
Note
(1)
Nell’ipotesi in cui la parte non possa disporre del diritto controverso in quanto incapace, la dichiarazione confessoria può essere resa dal suo rappresentante legale (v. 1387), ad esempio dal tutore nel caso dell’interdetto e da chi eserciti la responsabilità genitoriale nel caso del minore non emancipato. Egli non può rifiutare l’interrogatorio e non deve dotarsi di alcuna autorizzazione ulteriore, in aggiunta a quella già eventualmente richiesta per agire in giudizio in nome e per conto dell’incapace. Il valore probatorio della dichiarazione confessoria così ottenuta opera con le medesime limitazioni e formalità di quella resa dal rappresentato.
(2)
Nella circostanza di rappresentanza volontaria (v. 1387), perché la confessione resa dal rappresentante produca valore probatorio, è necessario che gli siano stati attribuiti poteri ad hoc, attraverso un’esplicita autorizzazione. In caso contrario, la confessione potrà essere soggetta solamente alla discrezionale valutazione del giudice.