La confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore(1) di fatto o da violenza 1435(2).
Note
(1)
Di regola, l’efficacia della confessione non può essere caducata, tuttavia la norma fornisce due eccezioni a tale irrevocabilità: le ipotesi di errore e di violenza. L’errore di fatto si delinea qualora colui che pone in essere la prova confessoria è fuorviato da una falsa immagine della realtà, che lo porta a ritenere vero un fatto in realtà non avvenuto o magari accaduto con una dinamica differente rispetto a quella creduta. Opinione unanime in giurisprudenza reputa non rilevante l’errore sulle conseguenze giuridiche della dichiarazione confessoria.
(2)
La disposizione stabilisce che deroghi all’irrevocabilità della prova confessoria anche l’ipotesi di violenza morale, ossia la minaccia attraverso cui la parte sia stata costretta ad esprimere un fatto falso. Tuttavia, nella circostanza in cui, nonostante la minaccia, i fatti risultino autentici, la confessione non subirà alcuna revoca. Fondamentale è sottolineare che la norma in esame non riguarda l’ipotesi di violenza fisica, che, cancellando in toto la volontarietà della dichiarazione confessoria, la renderebbe nulla, privandola di conseguenza di qualsiasi efficacia probatoria.