Art. 2733 – Confessione giudiziale

È giudiziale la confessione resa in giudizio.

Essa forma piena prova contro colui che l’ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili(1).

In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice 1309, 2728, 3(2).

Note

(1)

La disposizione, ribadendo il principio di esperienza secondo cui chi ammette un fatto a sé sfavorevole e favorevole ad altri dice il vero, stabilisce che la prova confessoria è prova legale, cioè vincola non soltanto la parte dichiarante, a cui non consente alcuna prova avversa, ma soprattutto il giudice. Egli infatti deve sempre subordinare ad essa il proprio convincimento, mentre l’unica occasione in cui valuta con una libera discrezionalità riguarda l’ipotesi di diritti indisponibili da parte del dichiarante.

(2)

Nella circostanza di litisconsorzio necessario (v. 102 c.p.c.), il giudizio deve concludersi con una decisione unica rispetto a tutte le parti della controversia, perciò la disposizione in commento stabilisce che possa conservare efficacia probatoria piena, quale prova legale, la confessione espressa da tutti i litisconsorti; altrimenti, se resa soltanto da alcuni, sarà discrezionalmente valutata dal giudice.

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