Art. 2740 – Responsabilità patrimoniale

Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge 490, 2313; 514 c.p.c., 515 c.p.c., 545 c.p.c.; 46 l. fall.(1)(2).

Note

(1)

Le parti possono determinare un certo ordine di priorità nell’aggressione ai beni oggetto della garanzia generica patrimoniale, sempre che, così facendo, non rendano eccessivamente complessa la soddisfazione delle ragioni del creditore.

(2)

Nella sostanza tutto il patrimonio del debitore costituisce la cosiddetta garanzia generica del creditore, con l’avvertenza però che, se un determinato bene esce dal suddetto patrimonio (ad esempio, se il debitore lo vende), il creditore non avrà più il diritto di sottoporlo ad azione esecutiva. Di regola, ciascun soggetto ha a disposizione un solo patrimonio, sul quale possono rifarsi tutti ed indistintamente i suoi creditori. Tuttavia, la recente legislazione ha previsto, sempre con maggior larghezza, che taluni cespiti o categorie di cespiti, pur continuando a far capo ad un medesimo soggetto, vengano a costituire un cosiddetto “patrimonio separato”, nei confronti del quale potranno perciò agire esecutivamente soltanto ed esclusivamente le categorie di creditori indicate dal legislatore.

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