Art. 2741 – Concorso dei creditori e cause di prelazione

I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione(1).

Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.

Note

(1)

Nel diritto civile e in quello fallimentare, l’espressione latina par condicio creditorum esprime un principio giuridico fondamentale in virtù del quale i creditori hanno uguale diritto di ottenere soddisfazione delle proprie pretese sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione: essa vale, infatti, soltanto per i creditori non assistiti da particolari garanzie, cosiddetti chirografari, mentre risultano sottratti dal principio i creditori privilegiati.
La riforma del diritto fallimentare ha fortemente innovato il principio della par condicio creditorum, prevalentemente tramite la possibilità di suddividere i creditori in classi omogenee, all’interno delle quali applicare tale concetto. Tuttavia, i creditori di una stessa classe possono comunque approvare anche un trattamento differente.
Nella procedura esecutiva singolare il principio della par condicio è considerato una eventualità, in quanto è applicabile soltanto nel momento in cui si instauri un concorso tra creditori, mentre all’interno della procedura esecutiva fallimentare è sempre necessario e dovrà pertanto essere applicato da un curatore, nominato ad hoc per la gestione di tutte le questioni relative alla soddisfazione dei creditori e al patrimonio fallimentare.

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