Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate(1), le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L’autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l’impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa(2).
Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione(3). Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti 2844 del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.
Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitù coattive o di comunione forzosa o di espropriazione per pubblico interesse, osservate, per quest’ultima, le disposizioni della legge speciale.
Note
(1)
Se il bene oggetto di privilegio, pegno od ipoteca perisce, il creditore perde la possibilità di esercitare il diritto di prelazione; tuttavia, in relazione alle somme eventualmente dovute dagli assicuratori a titolo di indennizzo per la perdita o il deterioramento del bene, si verifica appunto la surrogazione reale. L’effetto prodotto è la conversione dell’originario diritto assoluto in un diritto relativo: al creditore non viene attribuita una nuova prelazione, ma la titolarità di un’azione diretta verso l’assicuratore, per conseguire la soddisfazione delle proprie pretese attraverso il pagamento dell’indennità.
(2)
Se il debitore decide di utilizzare il rimborso assicurativo ottenuto per riparare la cosa e l’autorità giudiziaria valuta la proposta con esito positivo, si verifica per il creditore un fatto impeditivo all’acquisizione della possibilità di azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa.
(3)
L’eventuale opposizione dei creditori può essere effettuata sia a mezzo di notifica tramite un ufficiale giudiziario, sia attraverso raccomandata; qualora invece l’opposizione non venga posta in essere, l’assicurazione (per il debitore) adempierà al pagamento verso il creditore danneggiato, con conseguente efficacia liberatoria.