Art. 276 – Legittimazione passiva

(1)La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse(2) 100 c.p.c..

Note

(1)

Sino al 2012, nel vigore del precedente testo, la formulazione era la seguente: “Art. 276. Legittimazione passiva. La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi.
Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse”.
Il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha eliminato ogni riferimento alla filiazione naturale.

(2)

E’ così riformulata la materia di legittimazione passiva alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità naturale (art. 1, comma V della L. 219/2012). La disposizione regola il caso (in precedenza non previsto) in cui, morto il genitore, siano venuti meno anche i suoi eredi, parimenti legittimati passivi rispetto alla domanda. In tale ipotesi, il figlio naturale potrà proporre l’azione nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti cui il giudizio deve essere promosso.
Si tratta quindi delle ipotesi di morte (o dichiarazione di morte presunta) della persona di cui si chiede l’accertamento della qualità di genitore, e dell’ipotesi di intervento adesivo, poiché colui che interviene può assumere soltanto la stessa posizione di una delle parti. L’interesse può essere di carattere patrimoniale (si pensi agli eredi del convenuto) oppure morale (si pensi ai parenti del presunto genitore che intendano tutelare il nome della famiglia).

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