(1)La sentenza(2) che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento 258 ss..
Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l’affidamento, il mantenimento, l’istruzione e la educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui(3).
Note
(1)
L’articolo (in particolare, il co. II) è stato così sostituito dall’art. 119 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
Il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha eliminato ogni riferimento alla filiazione naturale.
(2)
La sentenza avrà natura dichiarativa ed effetti retroattivi (ex tunc) sin dalla nascita del figlio (in particolar modo per gli obblighi di natura patrimoniale come il mantenimento, del quale potrà esser chiesto il rimborso della quota da parte di colui tra i genitori avesse adempiuto anche per l’altrui quota).
(3)
I provvedimenti possono riguardare l’esercizio della potestà, l’affidamento del figlio e l’ammontare delle spese di mantenimento a carico del genitore contro cui viene dichiarata la filiazione. La competenza, così come per l’azione di dichiarazione di paternità o maternità naturale e nel caso si tratti di minori, spetta al Tribunale per i minorenni.