Art. 2786 – Costituzione

Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa 1794, 1997, 2014, 2026, 2787, 2789, 2790(1).

La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell’impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore 1263, comma 2(2)(3).

Note

(1)

Oltre alla consegna del bene pignoratizio al creditore, affinché la nascita del diritto sia completa, è necessaria anche la notifica per i crediti e l’annotazione nei registri appositi per i titoli di credito nominativi (ad esempio nel caso di azioni societarie).

(2)

Se la consegna del bene pignoratizio è fatta ad un terzo, ipotesi espressamente concessa dalla norma, si instaura un rapporto di deposito (v. 1766), in forza del quale l’obbligo principale di custodia del bene medesimo grava esclusivamente sul terzo (depositario), lasciando immune da responsabilità il creditore pignoratizio. Nel caso in cui invece entrambe le parti del rapporto di pegno diventino custodi del bene, si sottolinea che al debitore non è consentito l’utilizzo del bene senza la collaborazione del creditore.

(3)

Le cause di estinzione del pegno sono: il perimento del bene (con la relativa distruzione dello stesso); la rinuncia alla garanzia da parte del creditore; la verificazione dell’ipotesi di confusione ex art. 1253 (ad esempio nel momento in cui il creditore pignoratizio acquista il bene soggetto a pegno); ed infine la prescrizione (v. 2934), o l’avvenuta scadenza del termine o la realizzazione di un’eventuale condizione risolutiva (v. 1553) a carico del pegno.

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