Art. 2787 – Prelazione del creditore pignoratizio

Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno 2744, 2748, 2781, 2788.

La prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti 2786(1).

Quando il credito garantito eccede la somma di euro 2,58, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa 1794, 2704, la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa 2800, 2806.

Se però il pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti che, debitamente autorizzati, compiono professionalmente operazioni di credito su pegno, la data della scrittura può essere accertata con ogni mezzo di prova 67 l. fall.(2).

Note

(1)

Il pegno diviene effettivo se il bene in oggetto è nella disponibilità del creditore o del terzo custode designato. Pertanto, nell’ipotesi in cui questi ne perdano il possesso, possono operare al fine del recupero.
Il creditore può anche agire verso il debitore che eventualmente rivendichi la consegna del medesimo bene.

(2)

Negli enti citati da tale comma devono ricomprendersi i monti di pegno, gli altri istituti aventi abilitazione all’esercizio del credito pignoratizio e tutti gli istituti di credito in genere che siano autorizzati a compiere professionalmente operazioni di credito su pegno.

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