Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento 505, 530 c.p.c. fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato 1474, 2744(1).
Note
(1)
L’assegnazione produce l’attribuzione in capo al creditore pignoratizio della qualifica di proprietario del bene in questione, con l’unica accortezza che si dovrà procedere al versamento dell’eventuale conguaglio in favore del costituente, nell’ipotesi in cui il valore del bene pignoratizio risulti superiore alla somma vantata dal creditore.