Art. 2799 – Indivisibilità del pegno

Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finché questo non è integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile(1).

Note

(1)

La causa di prelazione pignoratizia offre garanzia al creditore fino a che questi non riceva una completa soddisfazione della sua pretesa, e a tal fine la disposizione in esame sottolinea che si tratta di prelazione indivisibile, anche nel caso in cui la cosa pignorata sia materialmente o giuridicamente divisibile: quindi, se viene pagata solo una parte del credito, il pegno continuerà a gravare sull’intero bene e contemporaneamente il debitore non potrà pretendere alcuna restituzione in proporzione. Tuttavia, nel caso di alienazione o divisione della res, sul creditore non graverà mai l’obbligo di agire separatamente su ciascuna delle parti, come ugualmente accadrà qualora si verifichi la frequente ipotesi in cui il bene venga diviso in virtù di una successione ereditaria, dove spetterà al coerede che sia stato escusso un’azione di regresso nei confronti degli altri coeredi.

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