Art. 2800 – Condizioni della prelazione

Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto 1350 n. 13 e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata 1264, 1265 con scrittura avente data certa 2704(1)(2).

Note

(1)

La disposizione ha ad oggetto il credito, e pertanto si differenzia dal pegno dei titoli di credito (v. art. 1992), pur prevedendo la consegna del documento (v. art. 2801). Si costituisce tramite contratto avente forma scritta, che deve essere notificato e accettato dal debitore del credito sottoposto a garanzia. Si deve poi aggiungere che tale credito può avere ad oggetto, oltre che una prestazione di dare, anche una di facere.

(2)

A questa peculiare modalità di pegno viene applicata la medesima disciplina del pegno di beni mobili (v. 812): al debitore del credito dato in pegno non è consentito di porre in essere il pagamento al creditore pignoratizio, sempre che intanto lo stesso credito non addivenga a scadenza, nel qual caso il creditore pignoratizio dovrà restituire al creditore pignorato l’eventuale residuo eccedente la somma che concretamente gli spetta.

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