Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente è tenuto a consegnarlo al creditore(1).
Note
(1)
Deve ribadirsi che nonostante sia prevista la consegna del documento, il pegno in questione continua ad avere ad oggetto il credito, differenziandosi perciò sempre dal pegno sui titoli di credito ex art. 1992, dove oggetto è invece il documento che incorpora il diritto.