Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell’articolo 2787.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali(1).
Note
(1)
Si vedano gli articoli 104 e 111, L. 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sulla protezione del diritto d’autore); gli articoli da 138 a 140, D. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale); l’art. 18, D. lgs. 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari per imprese agricole).