Art. 2808 – Costituzione ed effetti dell’ipoteca

L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare 602 c.p.c., anche in confronto del terzo acquirente 518, 2858, 2910 comma 2, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione 518, 2748, 2770, 2777, 2812, 2825, 2847, 2911, 2916; 51 l. fall.(1).

L’ipoteca può avere per oggetto beni del debitore 2828 o di un terzo 2868 e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari 2827(2).

L’ipoteca è legale, giudiziale o volontaria(3)(4).

Note

(1)

La disposizione si interessa degli effetti della garanzia ipotecaria: il creditore, che viene detto ipotecario, possiede il diritto di espropriare la res ipotecata (il cosiddetto ius distrahendi), e gode della conseguente prelazione (ius praelationis) sul ricavato in fase di liquidazione della medesima rispetto agli altri creditori non protetti da nessun’altra garanzia a riguardo. L’ipoteca attribuisce inoltre il diritto di sequela, in forza del quale è possibile per il creditore espropriare il bene in esame, anche qualora esso venga alienato, presso il terzo acquirente.

(2)

Nel caso in cui i beni ipotecari non siano appartenenti al debitore ma ad un terzo, quest’ultimo assume il nome di datore di ipoteca e, concedendo tale garanzia, permette l’espropriazione del bene medesimo. In aggiunta agli immobili, tradizionali beni ipotecari, possono essere sottoposte a tale causa di prelazione anche le obbligazioni di “dare”, di “facere” o di “non facere”, con oggetto denaro o altra cosa.

(3)

La pubblicità dell’ipoteca ha carattere costitutivo (a differenza della trascrizione immobiliare): il diritto di ipoteca si costituisce per volontà delle parti (ipoteca volontaria), ex lege (ipoteca legale) o mediante sentenza (ipoteca giudiziale), ma è al momento dell’esercizio del diritto di iscrizione che la garanzia viene effettivamente ad esistenza. L’iscrizione è quindi essenziale per il sorgere dell’ipoteca, sia nei confronti dei terzi sia tra le parti.

(4)

Anche se l’iscrizione differisce nettamente dalla trascrizione immobiliare, in quanto pubblicità costitutiva, si possono riscontrare alcuni punti di contatto tra le due formalità: entrambe vengono eseguite nello stesso ufficio, richiedono le medesime forme ed hanno natura personale.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?