Art. 2809 – Specialità e indivisibilità dell’ipoteca

L’ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati(1) e per una somma determinata in danaro(2).

Essa è indivisibile 2799 e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte(3) 853, 2811.

Note

(1)

L’ipoteca deve essere iscritta su beni specifici. Il nostro ordinamento non conosce, infatti, la figura dell’ipoteca generale, ossia dell’ipoteca che grava sulla totalità indistinta dei beni del debitore, assai diffusa in passato e gravemente pregiudizievole della libera circolazione dei beni e, dunque, dell’economia.

(2)

E’ questo il cd. principio di determinatezza del credito garantito: quest’ultimo, difatti, deve essere determinato ed espresso in una somma di denaro, altrimenti l’iscrizione è invalida. La determinazione della somma dà luogo ad una determinazione obbligatoria specifica dei limiti fino a cui il vincolo può valere. Alla determinazione del credito, che non risulti dal titolo, deve provvedere il creditore nella nota che presenta al conservatore per l’iscrizione.

(3)

Pertanto, l’ipoteca permane sull’intero bene pur quando il debito sia in parte adempiuto; se l’ipoteca insiste su più beni, il creditore può limitarsi ad esercitare il suo diritto su uno soltanto di essi; nel caso di successione ereditaria, l’ipoteca insiste su ciascuna delle porzioni.

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