Art. 2810 – Oggetto dell’ipoteca

Sono capaci d’ipoteca:

1) i beni immobili 812 che sono in commercio con le loro pertinenze 817(1);

2) l’usufrutto dei beni stessi 326, 978, 2814(2);

3) il diritto di superficie 952;

4) il diritto dell’enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico 975 ss..

Sono anche capaci d’ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi c. nav. 565, gli aeromobili c. nav. 1027 ss. e gli autoveicoli 815, secondo le leggi che li riguardano 2779(3).

Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale(4).

Note

(1)

Si ritengono perciò esclusi i beni demaniali e quelli relativi al patrimonio indisponibile dello Stato (v. 822 e 826, commi 2 e 3).

(2)

La regola generale sancisce che l’usufrutto non possa eccedere la vita dell’usufruttuario, di conseguenza il legislatore ha stabilito che l’ipoteca si estingue contemporaneamente al diritto di usufrutto stesso.

(3)

Si vedano gli articoli 58 e 59, d.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398 (T. U. debito pubblico); gli articoli 12, 14, 16, 21, r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436 (Compravendita degli autoveicoli e istituzione del P.R.A.), convertito nella L. 19 febbraio 1928, n. 510; e infine l’articolo 11, r.d. 28 luglio 1927, n. 1814.

(4)

Secondo l’opinione giurisprudenziale prevalente, i privilegi aventi ad oggetto gli autoveicoli devono essere considerati di natura ipotecaria e sono perciò soggetti alla medesima disciplina, inclusa la sottoposizione ad un regime di pubblicità che li rende facilmente individuabili.

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