L’ipoteca si estende ai miglioramenti, nonché alle costruzioni e alle altre accessioni dell’immobile ipotecato, salve le eccezioni stabilite dalla legge 2816, 2864, 2873(1).
Note
(1)
L’ipoteca viene pertanto estesa a ricomprendere anche i miglioramenti e le accessioni dell’immobile soggetto a ipoteca. Per miglioramenti si intendono tutti quei cambiamenti fisici e materiali che producono un aumento del valore della res principale, mentre le accessioni riguardano i beni che appunto accedono al bene ipotecato, come ad esempio gli incrementi fluviali (v. art. 941-946). Oltre alle accessioni si devono inoltre considerare anche le piantagioni e i frutti (v. 820) del medesimo fondo ipotecato.