Art. 2813 – Pericolo di danno alle cose ipotecate

Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati 1186, 2743(1), il creditore può domandare all’autorità giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o disponga le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della sua garanzia 2795(2).

Note

(1)

La tutela di carattere preventivo viene generalmente attivata su richiesta del creditore, anche nell’ipotesi in cui si temano gli effetti di determinate situazioni naturali (ad esempio un’inondazione o un incendio) rispetto ai quali il debitore o il terzo non forniscano adeguate garanzie allo scopo di cancellare o quanto meno ridurre l’eventuale rischio che possa colpire la cosa soggetta ad ipoteca.

(2)

Nel caso in cui la res sottoposta a garanzia ipotecaria rischi di subire una effettiva diminuzione del proprio valore di mercato, che non risulti però consistente al punto tale da rendere insufficiente la soddisfazione della pretesa creditoria, il creditore stesso può rivolgersi all’autorità giudiziaria perché disponga la cessazione degli atti pregiudizievoli oppure faccia adottare le necessarie cautele.

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