Le ipoteche costituite sull’usufrutto 2810 n. 2 si estinguono col cessare di questo 979, 1014. Tuttavia, se la cessazione si verifica per rinunzia o per abuso da parte dell’usufruttuario 1015 ovvero per acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo 1014 n. 2, l’ipoteca perdura fino a che non si verifichi l’evento che avrebbe altrimenti prodotto l’estinzione dell’usufrutto(1).
Se la nuda proprietà è gravata da ipoteca, questa, avvenendo l’estinzione dell’usufrutto 979, 1014, si estende alla piena proprietà 1815. Ma nei casi in cui, secondo la disposizione del comma precedente, perdura l’ipoteca costituita sull’usufrutto, l’estensione non pregiudica il credito garantito con l’ipoteca stessa(2).
Note
(1)
In forza del collegamento tra ipoteca ed usufrutto, la garanzia ipotecaria si estingue per le cosiddette cause naturali di estinzione dell’usufrutto, ossia: per cessazione del diritto di usufrutto per morte dell’usufruttuario, per scadenza del termine convenzionalmente stabilito dalle parti, per prescrizione estintiva dell’usufrutto stesso ex art. 2934 e per l’avverarsi della condizione risolutiva posta (v. 1353).
L’ipoteca non viene invece ad estinguersi nelle ipotesi di cessazione del diritto di usufrutto per rinunzia o abuso da parte dell’usufruttuario, o per l’acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo, in quanto cause che discendono direttamente dalla volontà del titolare del diritto di usufrutto e quindi del debitore.
(2)
Se si verifica l’ipotesi di differenti ipoteche contemporaneamente esistenti, una sopra la nuda proprietà e l’altra sul diritto di usufrutto, il titolare della prima ipoteca è legittimato ex lege ad espropriare il bene nella sua totalità, salvo poi scomputare dal ricavo e restituire il valore dell’usufrutto. Si specifica che tuttavia non è consentita l’operazione inversa.