Nel caso di affrancazione, le ipoteche gravanti sul diritto del concedente 2810 n. 4 si risolvono sul prezzo dovuto per l’affrancazione 2742(1); le ipoteche gravanti sul diritto dell’enfiteuta si estendono alla piena proprietà 2814.
Nel caso di devoluzione 974 o di cessazione dell’enfiteusi per decorso del termine 958, le ipoteche gravanti sul diritto dell’enfiteuta si risolvono sul prezzo dovuto per i miglioramenti 975, senza deduzione di quanto è dovuto al concedente per i canoni non soddisfatti 2763(2). Il prezzo dei miglioramenti, se da atto scritto non risulta concordato con i creditori ipotecari, deve determinarsi giudizialmente, anche in contraddittorio dei medesimi. Le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si estendono alla piena proprietà.
Quando l’enfiteusi si estingue per prescrizione 970, si estinguono le ipoteche che gravano sul diritto dell’enfiteuta 2814, 2816(3).
Se per causa diversa da quelle sopra indicate vengono a riunirsi in una medesima persona il diritto del concedente e il diritto dell’enfiteuta, le ipoteche gravanti sull’uno e sull’altro continuano a gravarli separatamente; ma se l’ipoteca grava soltanto sull’uno o sull’altro diritto, essa si estende alla piena proprietà(4).
Note
(1)
In questa ipotesi si verifica il trasferimento delle ipoteche sul diritto del concedente alla somma che gli spetta da parte dell’enfiteuta per attuare l’affrancazione, somma che pertanto non potrà essere versata al concedente prima della soddisfazione dei creditori garantiti da ipoteca.
(2)
Nella presente ipotesi l’enfiteusi si estingue, in quanto le ipoteche che sono poste sopra tale diritto subiscono un trasferimento sulla somma dovuta all’enfiteuta stesso da parte del concedente in forza dei miglioramenti eventualmente effettuati sul bene. In questo caso il concedente non sarà libero di versare la somma al titolare dell’enfiteusi prima che sulla stessa siano stati soddisfatti i creditori.
(3)
Nel caso in cui l’enfiteuta abbia lasciato che il proprio diritto venisse meno per inerzia e conseguente prescrizione (v. art. 2934), le ipoteche su tale diritto non vengono trasferite sulla somma che gli spetta per gli eventuali miglioramenti apportati.
(4)
In questo caso si specifica il principio della cosiddetta consolidazione, ossia l’ipotesi in cui, nella medesima persona, si viene a concentrare sia la titolarità del diritto di proprietà, sia di quello limitato, entrambi ovviamente riferiti allo stesso bene. Qualora si verifichi la suddetta ipotesi, le ipoteche poste sul diritto del concedente e su quello dell’enfiteuta, permangono separatamente, mentre per soddisfare le pretese creditorie dovrà essere alienato il bene nella sua totalità, separando soltanto in seguito il ricavato inerente al dominio utile e al dominio diretto; se invece la garanzia ipotecaria onera esclusivamente uno dei due diritti in questione, essa, in virtù del principio di elasticità tipico del diritto di proprietà, si allarga senza dubbio a quest’ultimo.