Art. 2817 – Persone a cui compete

(1)Hanno ipoteca legale:

1) l’alienante sopra gli immobili alienati per l’adempimento degli obblighi che derivano dall’atto di alienazione 1498(2);

2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo 2650(3);

3) lo Stato sopra i beni dell’imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale.(4)

Note

(1)

Articolo così sostituito dall’art. 208, L. 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia).

(2)

L’ipoteca legale spetta innanzitutto all’alienante, sopra gli immobili alienati, a garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti, a carico dell’acquirente, dall’atto di alienazione (ad esempio, per il pagamento del prezzo). Si deve ritenere esclusa la vendita di cosa altrui ex art. 1478 e di cosa futura ex art. 1472; così come i conferimenti immobiliari relativi a contratti associativi, la vendita alternativa, ex art. 1285 e infine la vendita con patto di riservato dominio ex art. 1523. Si tratta della cosiddetta ipoteca dell’alienante.

(3)

E’ poi riconosciuta l’ipoteca legale al coerede, al socio e agli altri condividenti, sopra gli immobili loro assegnati, a garanzia del pagamento dei conguagli dovuti dall’assegnatario in forza dell’atto di divisione. Si configura in questo caso la cosiddetta ipoteca del condividente.

(4)

Tale ultimo numero si deve reputare abrogato dall’art. 218, D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale).
Si deve altresì precisare che, in precedenza, per tale ipoteca sui beni dell’imputato non era considerata necessaria la costituzione di parte civile del danneggiato dal reato e che inoltre, in forza dell’art. 218 delle norme di coordinamento al c.p.p., erano state esplicitamente abrogate le disposizioni del c.p. riguardanti alla sostituzione dell’ipoteca legale in questione con il mezzo di garanzia del sequestro conservativo.

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