Art. 2822 – Ipoteca su beni altrui

Se l’ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa, l’iscrizione può essere validamente presa solo quando la cosa è acquistata dal concedente(1).

Se l’ipoteca è concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualità, la iscrizione può essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione 1398, 1399(2).

Note

(1)

L’ipoteca posta su cosa altrui si ritiene irrevocabile e ha efficacia obbligatoria: chi l’ha concessa è tenuto perciò a procurare al creditore l’acquisto del diritto d’ipoteca, attraverso l’acquisto della cosa. L’iscrizione, in ogni caso, può essere validamente effettuata soltanto dopo che il bene sia entrato nel patrimonio del costituente. Si specifica, tuttavia, che non può ritenersi valida una concessione di ipoteca inerente a beni appartenenti ad una successione ancora non esistente (il cosiddetto divieto di patti successori ex art. 458).

(2)

Tale ratifica deve obbligatoriamente essere prodotta nella stessa forma dell’atto attraverso il quale vi è stata la concessione dell’ipoteca: infatti, proprio per questo, al conservatore deve essere presentato il documento in forma autentica, in forza del quale risulti senza alcun dubbio la ratifica per iscritto.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?