Art. 2823 – Ipoteca su beni futuri

L’ipoteca su cosa futura può essere validamente iscritta solo quando la cosa è venuta a esistenza 458, 1348(1).

Note

(1)

Prima di tale momento, il negozio riveste mera efficacia obbligatoria, in forza della quale in capo al concedente è posto l’obbligo di fare in modo che la cosa venga ad esistenza, perché l’ipoteca possa quindi essere iscritta.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?