L’iscrizione di ipoteca eseguita in virtù di un titolo annullabile rimane convalidata con la convalida del titolo(1).
Note
(1)
Se il negozio costitutivo o il titolo di concessione dell’ipoteca risultano nulli o annullabili, sarà tale anche l’iscrizione, in analogia alle disposizioni dettate per disciplinare le ipotesi di vizi della volontà ex art. 1427. Il negozio annullabile può tuttavia essere convalidato con effetto retroattivo: in tal caso, l’iscrizione d’ipoteca che era stata eseguita in virtù di un titolo annullabile, rimane valida se il titolo viene convalidato. In relazione alla convalida devono ritenersi applicabili le stesse regole generali ex art. 1444, con effetti nei confronti dei terzi e la conseguente possibilità per il concedente quindi di esercitare l’azione anche in seguito alla vendita del bene ad un terzo extraneus.