Nell’atto di concessione dell’ipoteca l’immobile deve essere specificatamente designato con l’indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono 2841(1)(2).
Note
(1)
Tale articolo è stato così modificato ex art. 13, L. 27 febbraio 1985, n. 52 (Modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario). In forza della suddetta riforma non è più necessaria l’indicazione di almeno tre dei confini dell’immobile per l’identificazione catastale, come invece era richiesto in precedenza.
(2)
Si deve specificare che, in virtù del collegamento di tale disposizione con l’articolo 2841, l’orientamento dottrinale maggioritario reputa che l’inosservanza delle presenti disposizioni, in quanto non tassative, non porti mai all’invalidità dell’atto di concessione, a meno che la res ipotecata non possa proprio essere identificata in alcun modo. La Suprema Corte ha inoltre stabilito che l’inesattezza, l’incertezza o l’omissione anche di uno soltanto dei dati richiesti ex lege, può sancire l’invalidità della pubblicità ipotecaria nelle suddette ipotesi di assoluta non identificabilità della res.