Art. 2828 – Immobili su cui può iscriversi l’ipoteca giudiziale

L’ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili 812 appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista 2822, 2823(1).

Note

(1)

Nel caso in cui l’iscrizione venga posta in essere prima che il bene immobile ad essa soggetto sia entrato a far parte del patrimonio del debitore, la garanzia deve essere considerata priva di qualsiasi affetto, a nulla valendo nemmeno la successiva convalida.

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