Art. 2830 – Ipoteca giudiziale sui beni dell’eredità beneficiata e dell’eredità giacente

Se l’eredità è accettata con beneficio d’inventario o se si tratta di eredità giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore(1).

Note

(1)

Nel caso in cui le ipoteche venissero poste in essere contravvenendo ai divieti sanciti dalla presente disposizione, queste sarebbero da ritenersi assolutamente prive di qualsivoglia tipo di effetto, e denominate perciò nulle o comunque con possibilità di efficacia solo dopo l’eventuale superamento della situazione di giacenza o del beneficio d’inventario.

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