Le obbligazioni risultanti dai titoli all’ordine o al portatore possono essere garantite con ipoteca(1).
Per i titoli all’ordine l’ipoteca è iscritta a favore dell’attuale possessore e si trasmette ai successivi possessori 2011; questi non sono tenuti a effettuare l’annotazione prevista dall’articolo 2843 2839 n. 1, 2845, 2887.
Per i titoli al portatore l’ipoteca a favore degli obbligazionisti 2410 n. 1, 2413 n. 5, 2414 bis, 2417 ss. è iscritta con l’indicazione dell’emittente, della data dell’atto di emissione, della serie, del numero e del valore delle obbligazioni emesse. In margine all’iscrizione deve essere annotato il nome del rappresentante degli obbligazionisti, appena questo sia nominato 2415 n. 1, 2417. Per l’annotazione 2843 deve presentarsi copia della deliberazione o del provvedimento giudiziale di nomina 2839 n. 1(2).
Note
(1)
Tra i titoli di credito che possono ricevere garanzia ipotecaria riveste sicuramente una particolare importanza la cambiale, seguita poi dall’assegno e dai titoli rappresentativi di merci (ad esempio, la ricevuta di carico ex art. 1684, la fede di deposito ex art. 1790 e 1795). Risulta poi opportuno specificare che l’ipoteca, volontaria o giudiziale (v. art. 2808), offre garanzia soltanto nei confronti dell’obbligazione per la quale è stata posta in essere e non anche per il pagamento della cambiale nel senso del concreto adempimento del rapporto sottostante, a meno che questo effetto non sia esplicitamente sancito ex lege.
(2)
Per quanto riguarda invece i titoli di credito cosiddetti nominativi, si ritiene che non debbano essere soggetti alle formalità sancite dalla disposizione in esame, nell’ipotesi di una garanzia di tipo ipotecario, in quanto non risultano esplicitamente citati dalla norma.