(1)Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d’ufficio l’ipoteca legale che spetta all’alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell’articolo 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente 216 c.p.c., da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinunzia all’ipoteca da parte dell’alienante o del condividente 229 disp. att.(2).
Note
(1)
L’articolo è stato così modificato dall’art. 4, L. 21 gennaio 1983, n. 22 (Disciplina della responsabilità dei conservatori immobiliari).
(2)
Nell’ipotesi in cui si verifichi una rinuncia all’ipoteca da parte del condividente o dell’alienante, la quale sia evidente in forza di un atto pubblico oppure di una scrittura privata autenticata, gli obblighi formali del conservatore decadono. Lo stesso accade qualora sia l’atto posto in essere per effettuare la trascrizione a fornire i dati necessari, che possono essere espliciti o altresì desunti dal conservatore.
Escluse queste circostanze eccezionali, l’orientamento dottrinale maggioritario ritiene che, in caso di inosservanza delle prescrizioni sancite dalla norma, nasca un’obbligazione di risarcimento danni in capo al conservatore medesimo.