Art. 2837 – Atti formati all’estero

Gli atti formati in paese estero che si presentano per l’iscrizione devono essere legalizzati 2674, 2843, 2882(1).

Note

(1)

Se gli atti pubblici esteri sono assimilabili ad una scrittura privata, devono essere osservate le disposizioni sancite dagli articoli 2835 e 2836.
Invece, nell’ipotesi in cui si tratti di una sentenza straniera, essa ha immediato ed automatico valore, ai sensi degli articoli 64 e ss., L. 218/1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) (v. nota sub art. 2820).

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