Se la somma di danaro non è altrimenti determinata negli atti in base ai quali è eseguita l’iscrizione o in atto successivo 2809, essa è determinata dal creditore nella nota per l’iscrizione 2839 n.4, 2855(1).
Qualora tra la somma enunciata nell’atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l’iscrizione ha efficacia per la somma minore.
Note
(1)
Per effettuare correttamente l’iscrizione è necessaria la presentazione del titolo costitutivo di ipoteca, insieme ad una nota sottoscritta da colui che richiede la formalità, in doppio originale. La nota suddetta deve contenere, tra le altre cose, l’importo esatto della somma per la quale l’iscrizione viene esercitata.