Per eseguire l’iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale(1).
La nota deve indicare:
1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo datore d’ipoteca; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III, e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l’indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l’atto costitutivo.
Per le obbligazioni all’ordine o al portatore si devono osservare le norme dell’articolo 2831. Per le obbligazioni all’ordine si deve inoltre esibire il titolo al conservatore, il quale vi annota l’eseguita iscrizione dell’ipoteca. Per le obbligazioni al portatore si deve presentare copia dell’atto di emissione e del piano di ammortamento;
2) il domicilio eletto dal creditore nella circoscrizione del tribunale in cui ha sede l’ufficio dei registri immobiliari(2);
3) il titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;
4) l’importo della somma per la quale l’iscrizione è presa 2838;
5) gli interessi e le annualità che il credito produce 2855;
6) il tempo della esigibilità;
7) la natura e la situazione dei beni gravati, con le indicazioni prescritte dall’articolo 2826 2841; c. nav. 569.
Note
(1)
L’orientamento giurisprudenziale prevalente ha espresso la convinzione che in caso di assenza della sottoscrizione della nota, l’iscrizione debba considerarsi nulla, perciò improduttiva di qualsiasi effetto.
(2)
Si specifica che nel contenuto della nota deve essere citato il domicilio scelto dal creditore, per far sì che sia esplicitato il luogo in cui devono essere effettuate le notificazioni. Tuttavia, l’opinione prevalente in dottrina ritiene che tale indicazione non comporti la nullità dell’iscrizione, nel momento in cui non venga rispettata, così come la prescrizione del n. 5.