Art. 2845 – Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all’ordine e al portatore

Se l’iscrizione è presa per obbligazioni risultanti da titoli all’ordine 2008, le citazioni e notificazioni previste dall’articolo precedente devono farsi nei confronti di chi ha preso l’iscrizione a norma degli articoli 2831 e 2839, salvo che dai registri risulti l’annotazione a favore di un possessore successivo.

Se si tratta di obbligazioni al portatore 2003, le citazioni e le notificazioni devono essere fatte al rappresentante degli obbligazionisti il cui nome è annotato in margine all’iscrizione 2831. Le citazioni e le notificazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese 2188 e pubblicate per estratto in un giornale quotidiano designato dall’autorità giudiziaria(1).

Se manca per qualsiasi causa il rappresentante o il nome di lui non è stato annotato in margine all’iscrizione dell’ipoteca, le citazioni e le notificazioni sono fatte nei confronti di un curatore da nominarsi dall’autorità giudiziaria 78 c.p.c.. Il decreto di nomina del curatore deve essere pubblicato con le modalità prescritte nel comma precedente.

Note

(1)

La notificazione posta in essere per l’iscrizione derivante da un titolo all’ordine va effettuata nei confronti dell’attuale possessore, mentre l’iscrizione che discende da un titolo al portatore deve essere fatta verso il rappresentante degli obbligazionisti, il cui nome viene pertanto annotato a margine dell’iscrizione medesima (v. art. 2831).

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