Art. 2847 – Durata dell’efficacia dell’iscrizione

L’iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se l’iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine 2850(1)(2).

Note

(1)

Poiché l’iscrizione conserva la sua efficacia per vent’anni, la formalità della rinnovazione, se apposta anteriormente alla scadenza di tale termine, ne evita la definitiva estinzione e permette la conservazione degli effetti, incluso il grado nell’ordine delle ipoteche. La rinnovazione può essere effettuata varie volte, tuttavia non può in ogni caso mai porre una sanatoria nel caso vi fosse la nullità dell’iniziale iscrizione.

(2)

Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, ha disposto (con l’art. 13, comma 8 sexies) che “Ai fini di cui all’articolo 2878 del codice civile, e in deroga all’articolo 2847 del codice civile, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, l’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell’obbligazione garantita”.

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