Art. 2854 – Ipoteche iscritte nello stesso grado

I crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado sugli stessi beni concorrono tra loro in proporzione dell’importo relativo(1).

Note

(1)

Si tratta degli specifici casi prescritti dall’art. 2853, cioè delle ipoteche iscritte nello stesso grado, poiché le domande sono state presentate al conservatore sui medesimi immobili e nel medesimo momento, vedendosi quindi attribuito identico numero d’ordine: i creditori devono pertanto ricevere soddisfazione alle loro pretese senza alcun ordine di prelazione, come se non fossero assistiti da alcuna causa di prelazione (v. 2741).

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