L’iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell’atto di costituzione d’ipoteca, quelle dell’iscrizione 2846 e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l’intervento nel processo di esecuzione 499, 563 c.p.c.. Per il credito di maggiori spese giudiziali le parti possono estendere l’ipoteca con patto espresso, purché sia presa la corrispondente iscrizione(1).
Qualunque sia la specie d’ipoteca, l’iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell’iscrizione 2839 n. 5. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento 492, 555 c.p.c., ancorché sia stata pattuita l’estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data 54 l. fall..
L’iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell’annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita 574, 581 c.p.c.; 54 l. fall.(2).
Note
(1)
Per quanto riguarda gli effetti dell’iscrizione ipotecaria verso i crediti accessori, al comma 1 sono indicate soltanto le spese, le quali devono essere appunto caratterizzate dall’elemento dell’accessorietà rispetto al credito principale. Per tutte le altre spese è invece possibile estendere la suddetta garanzia ipotecaria tramite un esplicito accordo.
Si specifica inoltre che, per quanto riguarda l’ipoteca volontaria, la disciplina del presente articolo si estende esclusivamente alle spese relative all’atto di concessione.
(2)
Nell’iscrizione deve essere obbligatoriamente stabilita la misura degli interessi e delle annualità che il credito principale produce (v. art. 2839 n. 5), in quanto, se si verifica l’assenza di tali indicazioni, la garanzia ipotecaria non può essere applicata agli accessori in questione.
Se si tratta di interessi maturati posteriormente al compimento dell’annata in corso dal momento in cui è stato posto in essere il pignoramento, questi sono dovuti nella misura legale e fino alla data della vendita del bene.