Art. 2856 – Surrogazione del creditore perdente

Il creditore che ha ipoteca sopra uno o più immobili, qualora si trovi perdente perché sul loro prezzo si è in tutto o in parte soddisfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad altri beni dello stesso debitore, può surrogarsi 1203 n. 5 nell’ipoteca iscritta a favore del creditore soddisfatto, al fine di esercitare l’azione ipotecaria su questi altri beni con preferenza rispetto ai creditori posteriori alla propria iscrizione. Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione(1).

Questa disposizione si applica anche ai creditori perdenti per causa di privilegi immobiliari(2).

Note

(1)

La surrogazione del creditore perdente è chiamata anche surroga ipotecaria per evizione e non viene considerata una surrogazione in senso stretto, in quanto non si ha una sostituzione nel credito. Si supponga che il debitore abbia due immobili (A e B): sull’immobile A gravano un’ipoteca di Tizio, iscritta nel 2008 per 100, ed una di Sempronio, iscritta nel 2010 per 50; invece sull’immobile B gravano un’ipoteca di Tizio, iscritta nel 2008 per 100, ed una di Caio, iscritta nel 2009 per 50. Se Tizio decide di far espropriare l’immobile B che viene pertanto venduto per 100, Caio non può far valere il suo credito, nonostante abbia un’ipoteca iscritta anteriormente a quella di Sempronio: in questo caso quindi, Caio può surrogarsi nell’ipoteca che Tizio aveva sopra l’immobile A e, se Sempronio resta insoddisfatto, non potrà dolersene poiché sapeva che anteriormente alla sua era già stata iscritta un’ipoteca di 100. Si verifica perciò un trasporto di ipoteche quando ve ne siano iscritte varie a carico della stessa persona e tra queste vi sia diverso grado o estensione. La surrogazione può ovviamente avvenire su beni non sottoposti a procedura di esecuzione e nei limiti di valore della prima ipoteca.

(2)

Si specifica che la disciplina di tale sostituzione si applica anche a favore dei creditori ipotecari che non hanno ricevuto soddisfazione alle loro pretese a causa della preferenza di cui si sono avvantaggiati i creditori aventi i privilegi immobiliari (v. 2745).

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