La surrogazione non si può esercitare sui beni dati in ipoteca da un terzo 2868, né sui beni alienati dal debitore 2858, quando l’alienazione è stata trascritta anteriormente all’iscrizione del creditore perdente(1).
Trattandosi di beni acquistati dal debitore posteriormente a detta iscrizione, se il creditore soddisfatto aveva esteso a essi la sua ipoteca giudiziale, il creditore perdente può esercitare la surrogazione anche su tali beni.
Per far valere il diritto alla surrogazione deve essere eseguita annotazione in margine all’ipoteca del creditore soddisfatto; per l’annotazione deve presentarsi al conservatore copia dello stato di graduazione 596 c.p.c. dal quale risulta l’incapienza(2).
Note
(1)
Si pone qui una rilevante deroga rispetto alla surrogazione del creditore perdente: nel caso in cui vi sia un terzo datore di ipoteca infatti, egli non può avvalersi delle facoltà che la legge concede al terzo acquirente, proprio per la sua posizione di persona estranea alla costituzione della garanzia, ma il legislatore gli attribuisce il diritto di surrogarsi nelle ragioni di credito del creditore che per primo ha iscritto.
(2)
La norma definisce le modalità mediante le quali si pone in essere la surrogazione: la formalità dell’annotazione, valutato lo stato di graduazione e a margine dell’ipoteca medesima, produce efficacia costitutiva e nel contempo impedisce la cancellazione della garanzia. Lo stato di incapienza è infine reso evidente dal progetto di distribuzione previsto dalle disposizioni sancite dall’articolo 596 c.p.c.